Prestazione ponte COVID

La Prestazione ponte COVID è destinata:

  • ai lavoratori indipendenti affiliati a una Cassa di compensazione AVS che hanno subito una riduzione del fatturato in seguito alla pandemia  
  • ai lavoratori salariati che hanno subito una perdita di lavoro, anche parziale, in seguito alla pandemia e che non possono beneficiare di indennità ai sensi della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

che soddisfano inoltre i seguenti requisiti:

  • risiedono in Ticino da almeno tre anni 
  • non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria del pensionamento
  • non beneficiano di indennità di disoccupazione LADI (indennità giornaliere, indennità per lavoro ridotto, insolvenza e intemperie)
  • non beneficiano di prestazioni complementari all'AVS/AI (PC AVS/AI)
  • non beneficiano di indennità straordinarie di disoccupazione (ISD)
  • non beneficiano dell'assegno di prima infanzia (API)
  • non beneficiano di prestazioni di sostegno sociale (assistenza) 

I beneficiari del solo assegno familiare integrativo (AFI) possono invece richiedere la Prestazione ponte COVID.

 

Il diritto alla prestazione viene determinato dal Comune di domicilio sulla base di un calcolo specifico che segue il principio del reddito disponibile annuo (differenza tra redditi e spese annuali), tramite il quale viene stabilito se sussiste o meno una lacuna di reddito. La lacuna di reddito rappresenta il fattore determinante per la concessione della prestazione.

 

L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito individuata tramite il calcolo, ma al massimo a CHF 1'000 al mese per il richiedente e aggiuntivi CHF 500 al mese per ogni ulteriore componente della sua Unità di riferimento*. 

* L'Unità di riferimento è composta da tutte le persone che fanno parte dell'economia domestica, indipendentemente dal grado di parentela e il tipo di rapporto che sussiste tra esse. Fanno eccezione le persone domiciliate che hanno una residenza altrove o sono collocate in istituti, carcere o altre strutture che non costituiscono domicilio.

 

La prestazione può essere accordata al massimo per tre volte (tre mesi). È necessario inoltrare al proprio Comune di domicilio una richiesta separata per ogni singolo mese. Il periodo complessivo entro il quale la prestazione è concessa va dal 1 marzo 2021 al 30 giugno 2021.

 

I Comuni potranno prendere in considerazione le richieste a partire dal 1 marzo 2021, data di entrata in vigore della prestazione. 

Per fare richiesta occorre: 

  1. Scaricare il Formulario di richiesta Prestazione ponte COVID. Il formulario da scaricare è disponibile nell'area "Quali documenti sono necessari per la richiesta?", mentre la versione cartacea può essere richiesta presso il Comune di domicilio. 
  2. Compilare il formulario in tutti i suoi campi (a computer o manualmente). 
  3. Preparare tutti i documenti da allegare al formulario. Nell'area "Quali documenti sono necessari per la richiesta?" è disponibile una lista esaustiva dei documenti richiesti.
  4. Consegnare la documentazione completa al Comune di domicilio.

Il Comune effettua una prima valutazione della situazione. Se la prestazione viene giudicata possibilmente risolutiva, decide di proseguire con l'analisi della richiesta. In caso contrario, orienta la persona verso altre prestazioni. Dopo la verifica dei requisiti, il Comune determina l'eventuale lacuna di reddito, emana la decisione sul diritto alla prestazione e la comunica al richiedente. In caso di decisione positiva, procede in seguito al pagamento della prestazione. La prestazione può essere accordata al massimo per tre volte (tre mesi).

 

Al formulario di richiesta scaricabile sul sito www.ti.ch/prestazioneponte vanno allegati i seguenti documenti:

  • Certificato di premio mensile della cassa malattia al netto del sussidio (per ogni membro dell'economia domestica)
  • Notifiche di tassazione (calcolo dell'imponibile IC) dell'ultima tassazione cresciuta in giudicato per ogni persona interessata

Qualora fosse il caso:

  • Per i cittadini stranieri: copia permesso di dimora/soggiorno o dichiarazione sostitutiva
  • Per i salariati: ultimo conteggio stipendio
  • In caso di divorzio o separazione: copia della sentenza di divorzio o di separazione, della convenzione in materia di obblighi alimentari e ultimo giustificativo di accredito o pagamento
  • In presenza di abitazione primaria: catastrino e saldo aggiornato debito ipotecario sull'abitazione primaria
  • Copia del contratto di locazione e nel caso di abitazione primaria ultimo conteggio relativo agli interessi ipotecari
  • Altri redditi: ogni altro documento a comprova dei redditi incassati

Al fine di fornire un aiuto puntuale anche alle persone e alle famiglie che non hanno diritto alla Prestazione ponte COVID o ad altre prestazioni, il Consiglio di Stato ha predisposto un ulteriore sostegno – tramite il fondo Swisslos –  stanziando un credito a favore di una serie di enti e servizi sociali operativi sul territorio. 

A partire dal 1 marzo 2021 le persone e le famiglie che si trovano in difficoltà possono richiedere presso gli enti partner che operano sul territorio un aiuto puntuale e immediato. 

L'aiuto è destinato a coloro che non possono usufruire di altre prestazioni, quali ad esempio la Prestazione ponte COVID, e corrisponde a un importo massimo di CHF 500 per ogni Unità di riferimento.Può essere richiesto una sola volta e viene fornito principalmente sottoforma di buoni d’acquisto o aiuti per il pagamento di fatture. 

Qui di seguito è disponibile una lista degli enti ai quali è possibile rivolgersi per usufruire di questo tipo di aiuto:

Associazione Soccorso d’inverno Ticino
Associazione Soccorso operaio svizzero (SOS) Ticino
Fondazione Pro Senectute Ticino e Moesano
Pro Infirmis Ticino e Moesano
Associazione Caritas Ticino
Croce Rossa Svizzera
Fondazione Francesco per l’aiuto sociale
Associazione Pro Juventute Svizzera Italiana
Conferenza di San Vincenzo de Paoli 
Associazione Zonaprotetta
Consultorio MayDay - SOS Ticino
Associazione Consultorio delle Donne
Associazione Armonia

La decisione sulle richieste di aiuto compete ai singoli enti, i quali applicano la prassi di valutazione in uso al loro interno.

 

Informativa prestazione ponte covid

Pubblicazione: 

7 Giugno 2021